BENEFICI FISCALI

 

Per l’anno 2018:
Con il comma 3, lett. b, n. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) è prorogata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del Tuir, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare residenziale.
 
Per l’anno 2017(nascondi)
Con i commi 2 e 3 dell’art. 1 della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) è prorogata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del Tuir, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare residenziale.

Per l’anno 2016(nascondi)
La legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 28.12.2015 n. 208), al co. 74 dell’art. 1, ha prorogato la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2016.

 

Possono usufruire dell’agevolazione:

  • i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia, ivi compresi:
    • le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati);
    • le imprese familiari;
    • gli imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce);
  • i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
  • i soci di cooperative a proprietà indivisa.

 

Tali soggetti devono:

  •  possedere l’immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell’intervento di recupero edilizio e in relazione al quale hanno sostenuto le relative spese, in base ai seguenti titoli:
    • piena proprietà;
    • nuda proprietà;
    • altri diritti reali, quali l’uso (art. 1021 c.c. ), l’usufrutto (art. 981 c.c. ), l’abitazione (art. 1022 c.c. ) o la superficie (art. 952 c.c. );
  • ovvero detenerlo in base ai seguenti titoli:
    • locazione (art. 1571 c.c. );
    • comodato (art. 1803 c.c. );
  • ovvero ancora versare in una delle seguenti condizioni:
    • essere familiare convivente con il possessore intestatario dell’immobile (ris. Agenzia Entrate 12.6.2002 n. 184);
    • essere futuro acquirente dell’immobile.

 

Modalità di pagamento delle Spese:
 
Per poter beneficiare dell’agevolazione occorrerà effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha effettuato i lavori);
  • la causale del versamento.
 
Bonifico incompleto:

Secondo la vecchia interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012), è stato affermato che “in caso di non completa compilazione del bonifico, tale per cui non sia possibile operare la suddetta ritenuta, la detrazione non spetta, salvo che il pagamento mediante bonifico venga ripetuto correttamente”.
 
Tale interpretazione è da considerarsi ad oggi “superata” in quanto la stessa Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 43 del 18 novembre 2016, ha chiarito, invece, che “tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale, può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica”.
 
In generale, dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria, anche se il bonifico è incompleto e non è stato possibile operare la ritenuta, spetta la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
 
In tal caso, però, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, il beneficiario dellìaccredito (ad esempio l’impresa che ha eseguito i lavori) deve attestare, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del proprio reddito.
 
Conservazione della documentazione:

La documentazione inerente l’intervento agevolato (esempio copia delle fatture e dei bonifici) deve essere conservata per essere esibita agli uffici (se richiesta), fino allo spirare del termine previsto dall’art. 43 del DPR 29.9.73 n. 600 per l’azione di accertamento.